Istituto A. Sobrero - Casale Monferrato

Carta dei diritti e dei doveri dello studente

Premessa:


1. La presente Carta dei diritti e dei doveri degli studenti costituisce attuazione interna dello Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria, approvato con D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (modificato con D.P.R. 21/11/2007 n. 235), in armonia con i principi generali del sistema scolastico e dell'ordinamento giuridico. Essa costituisce documento fondamentale d'Istituto ed è approvata dal Consiglio d’Istituto. La medesima procedura è seguita per le modificazioni o integrazioni che si rendessero necessarie.

2. Al fine di favorirne la doverosa conoscenza, una copia della presente Carta è affissa in Sala insegnanti ed altra copia è conservata in Segreteria alunni. Ciascun alunno, di ciò informato all’atto dell’iscrizione attraverso il Vademecum dello studente, può liberamente consultarla ed estrarne copia. Tutti i documenti fondamentali della scuola sono altresì consultabili nel sito web dell’Istituto.

3. Gli studenti, o coloro che vi abbiano interesse, possono proporre reclamo contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nella presente Carta, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva previo parere vincolante di un apposito Organo di garanzia costituito a livello regionale.



Sommario

I. Diritti statutari
II. Diritti di assemblea
III. Principi sulla disciplina
IV. Infrazioni e sanzioni
V. Procedimento disciplinare
VI. Organo di garanzia
VII. Patto educativo di corresponsabilità

I. Diritti Statuari:

Diritto all'apprendimento

1. Gli studenti hanno diritto assoluto al rispetto della loro dignità, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di opinioni politiche e religiose, e di ogni altra condizione personale sociale.

2. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e pluralista, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e favorisca uno sviluppo libero e armonico della personalità, una serena consapevolezza del proprio corpo, un equilibrato rapporto con la natura e con l'ambiente. Lo studente ha diritto ad un’offerta formativa in linea con l'evoluzione delle conoscenze. Lo studente ha diritto ad una adeguata educazione civica, che comprenda la conoscenza delle regole fondamentali della convivenza civile, dell'organizzazione dello Stato, dei diritti e doveri dei cittadini.

3. Il diritto degli studenti all'apprendimento è garantito dalla scuola con un corretto orientamento; con un insegnamento volto alla trasmissione ed all'elaborazione di conoscenze, all' acquisizione di capacità critica e di un metodo di studio e di ricerca; con un'organizzazione della didattica intesa a favorire lo sviluppo di autonome abilità; con l'educazione motoria e sportiva, nel rispetto delle attitudini di ognuno; con l' apertura al mondo del lavoro. Il diritto all'apprendimento comprende la possibilità di vedere valorizzate le inclinazioni personali, di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti; di godere di una sufficiente continuità didattica; di ricevere il necessario aiuto ed un insegnamento personalizzato, con particolare attenzione ai casi di ritardi e di difficoltà. Nel diritto all'apprendimento rientra anche il diritto a ricevere risposte sui temi dello sviluppo corporeo, sessuale e psico-affettivo.

4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento, ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; attività organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

5. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a percorsi individualizzati di apprendimento, secondo le vigenti disposizioni e, in ogni caso, alla fattiva solidarietà di tutte le componenti della scuola.

6. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui sopra, la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.

7. E' assicurata agli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.
Diritto all'informazione

8. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola, così da poter partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della comunità scolastica.

9. Date e modalità delle prove scritte devono essere comunicate preventivamente agli studenti. La loro durata deve essere proporzionata alle difficoltà delle prove stesse. Compatibilmente con l'orario scolastico deve evitarsi la concomitanza di più prove scritte in un medesimo giorno.

10. Le scelte di competenza degli organi scolastici in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico, devono risultare da un dialogo costruttivo attivato con gli studenti, pur nella diversità dei ruoli, principalmente attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti negli organi collegiali della scuola. Gli studenti hanno diritto ad essere resi partecipi, in modo completo e trasparente, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, del piano di lavoro e del programma dei rispettivi docenti.
Diritto alla riservatezza

11. E' tutelato il diritto dello studente alla riservatezza in ordine a situazioni e vicende, di carattere strettamente personale o familiare, che esulino dalla vita scolastica.

12. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Diritto alla trasparenza

13. Ogni studente ha diritto in tutte le prove (scritte, orali e pratiche) ad una valutazione trasparente, quanto più possibile tempestiva e motivata, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i punti di forza e di debolezza, ed a migliorare il proprio rendimento.

14. In base alle vigenti norme di legge, in particolare la L. n. 241/1990 e il D.P.R. n. 352/1992 (e successive modificazioni ed integrazioni), agli studenti ed alle loro famiglie spetta il diritto di accesso a tutti gli atti e documenti relativi alla loro carriera scolastica (verbali, registri, compiti ecc.), per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi. Le modalità della richiesta per prenderne visione o estrarne copia, nel rispetto della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, sono specificate presso la segreteria amministrativa.
Diritto al riposo festivo

15. Lo studio in ore extrascolastiche è ineliminabile. E' tuttavia necessario che le attività dei docenti siano coordinate in modo da non creare inutili sovraccarichi di impegni di studio e da non concentrare gli stessi in alcuni giorni della settimana.

16. Il diritto al riposo festivo degli alunni è assicurato compatibilmente con l'orario scolastico e con le conseguenti esigenze di ciascuna materia. Per quanto possibile si dovrà evitare di assegnare, in giorno prefestivo, compiti scolastici da svolgere a casa per il giorno post-festivo, nonché di programmare, in giorno prefestivo, interrogazioni o prove scritte da tenersi nel giorno post-festivo.
Diritto all'auto-organizzazione

17. Gli studenti hanno diritto di costituire associazioni interne alla scuola, per legittimi scopi di ordine sociale, culturale, sportivo o ricreativo, purché prive di contenuto politico o di fine economico ed in armonia con le finalità proprie della comunità scolastica. Ad esse possono prendere parte anche ex studenti dell'Istituto. Tali associazioni, sulla base del loro programma, devono essere previamente autorizzate dal Consiglio d'Istituto, che dispone altresì in merito all'utilizzo di locali ed attrezzature scolastiche per le attività extracurricolari, anche in ore pomeridiane.

18. Ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto nonché ai rappresentanti di classe, eventualmente costituiti in Comitato studentesco, è assicurata piena collaborazione, da parte delle altre componenti scolastiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni e senza pregiudizio per l'attività di apprendimento-insegnamento, per l'esercizio dei diritti degli studenti e per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, garantendo concreta possibilità di informazione e di consultazione nei confronti della base studentesca e di altre rappresentanze a livello locale e nazionale.

19. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta motivata attraverso i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, possono essere chiamati ad esprimere la propria opinione mediante consultazione, che coinvolga i rappresentanti di classe o, in casi di straordinaria importanza, tutti gli alunni riuniti in assemblea d'Istituto.

20. Ai soli alunni maggiorenni, su richiesta personale degli stessi per motivi di famiglia, di salute o per altre valide giustificazioni, sotto propria responsabilità, possono essere rilasciati permessi di uscita anticipata, che consentano di lasciare l'Istituto senza essere accompagnati da un familiare. Ciò è consentito a condizione che un genitore dello studente maggiorenne, o chi ne fa le veci, presenti personalmente al Dirigente una dichiarazione preventiva di accettazione della presente disposizione di esonero dell'Istituto da ogni eventuale responsabilità in merito, valida per l'intero anno scolastico.

II. Diritti di assemblea


Diritto di assemblea

1. Gli studenti hanno diritto di riunione in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge (artt. 12-13-14 T.U. n. 297/1994).

2. L'assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

3. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale civile degli studenti.
Assemblee d’Istituto e di classe

4. Le assemblee possono essere di classe o d’Istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

5. L'assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta di un decimo degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al Dirigente dai rappresentanti della classe.

6. E' consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto e di una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate a fini di assemblea nel corrispondente mese. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

7. Alle assemblee d’Istituto svolte durante l' orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

8. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

9. All'assemblea di classe o d’Istituto devono poter assistere, oltre al Dirigente o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Comitato studentesco

10. Il Comitato studentesco d’Istituto, previsto dalla legge quale organo eventuale, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. Oltre i compiti espressamente previsti in materia di assemblea di’Istituto, esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto oppure svolgere altri compiti eventualmente affidati dagli studenti in ordine a tematiche inerenti alla scuola.

11. Il Comitato studentesco, se costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

12. Non sono applicabili al Comitato studentesco le prerogative che la legge prevede per le assemblee di classe e d’Istituto. Tuttavia, compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente, previa deliberazione generale del Consiglio d’Istituto, può consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni di tale Comitato, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

III . Principi sulla disciplina


Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di libertà e di rispetto reciproco sanciti dalla Costituzione e dall’ordinamento giuridico.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle disposizioni interne (richiamate nel Vademecum dello studente) e comunque legittimamente impartite dall’autorità scolastica.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Provvedimenti disciplinari

7. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti.

8. In nessun caso un'infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

9. Le norme sulla disciplina si ispirano ai principi della trasparenza, della proporzionalità della sanzione all’infrazione e della gradualità. Nell'individuazione del tipo e dell'entità della stessa, si deve tenere conto di tutte le circostanze del fatto, della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano. Responsabilità e violazioni disciplinari

10. La responsabilità disciplinare è personale. Nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa. Gli studenti sono in ogni caso tenuti, conformemente ai principi dello Statuto sulla vita della comunità scolastica, a promuovere e valorizzare la soggettività della classe cui appartengono nonché la solidarietà tra i componenti della stessa.

11. Non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto oppure in stato di legittima difesa. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.

13. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, da quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale.

14. Indipendentemente dalla responsabilità disciplinare, è fatto salvo, in tutti i casi, l'accertamento di ulteriori responsabilità e delle conseguenti sanzioni derivanti dal fatto a norma delle leggi penali, civili e amministrative. Qualora, in particolare, il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all’Autorità giudiziaria.

IV. Infrazioni e sanzioni


1. Agli studenti che pongono in essere, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo, condotte configuranti mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri statutari, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica ed alle situazioni specifiche della scuola, sono inflitte le sanzioni di seguito elencate in ordine di gravità:
A) richiamo verbale;
B) richiamo scritto, vistato da un familiare;
C) annotazione sul registro di classe;
D) esclusione fino a sei mesi da cariche rappresentative nonché da attività associative, sportive e ricreative;
E) attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
F) sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, con obbligo di frequenza;
G) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
H) allontanamento dalla scuola superiore a quindici giorni;
I) allontanamento dalla scuola fino al termine dell’anno scolastico;
L) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato. Le attività di cui alla lettera E) possono consistere in: attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica; attività di segreteria; pulizia dei locali della scuola; piccole manutenzioni; attività di ricerca; riordino di cataloghi ed archivi; frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

2. Tra i comportamenti sanzionabili, secondo il criterio della proporzionalità della sanzione all'infrazione disciplinare ed il principio di gradualità, figurano, in particolare:
- mancanza ai doveri connessi alla regolare frequenza dei corsi, all'assiduo assolvimento degli impegni di studio, anche in classe, ed al decoro personale, specialmente qualora siano utilizzati particolari artifici oppure falsità;
- mancanza ai doveri di correttezza e di rispetto, anche formali, nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale scolastico in genere e dei compagni, specialmente qualora siano utilizzati espressioni o comportamenti direttamente offensivi;
- mancanza al dovere di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle disposizioni interne e dal Vademecum dello studente nonché legittimamente impartite dall’autorità scolastica, specialmente qualora sia derivato pericolo per l'incolumità di persone o cose;
- mancanza al dovere di corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici nonché incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, specialmente qualora siano derivati danni al patrimonio della scuola, con obbligo per lo studente, in solido con gli eventuali corresponsabili, di provvedere alfa riparazione dei danni, direttamente o per equivalente;
- fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola oppure creino danno alla reputazione dell'Istituto oppure siano commessi con violenza o minaccia o contro norme imperative di legge;
- fatti, costituenti reato (cioè configuranti una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, indipendentemente dagli autonomi accertamenti della Magistratura), che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o situazioni in cui vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, specialmente nei casi di recidiva e di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

3. Qualora l'infrazione disciplinare, per la quale sia stata applicata una sanzione di grado non inferiore alla lettera C), abbia dato luogo ad una turbativa dell'erogazione del servizio scolastico, il Dirigente, valutate le circostanze, può disporre altresì il pagamento di una somma fino a € 100 (cento), a carico dello studente responsabile o, se minorenne, di chi esercita la potestà sullo stesso. Tale somma è devoluta all'Istituto sulla base del principio di autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche.

4. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Esso può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tali casi, in deroga al limite di quindici giorni, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravita del reato o al permanere della situazione di pericolo. Con riferimento a queste ultime fattispecie, nei casi di recidiva e di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica stessa con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

5. Nei periodi di allontanamento fino a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente ed i suoi familiari che possa preparare il rientro nella comunità scolastica. Per quelli superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, anche con i Servizi sociali e l’Autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali oppure la situazione oggettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, l'alunno potrà iscriversi, anche in corso d'anno, ad altro istituto scolastico.

6. Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. A tali sanzioni possono accompagnarsi, come misure accessorie, le attività sopra indicate alla lettera E).

7. E’ vietato agli studenti l’utilizzo di telefoni cellulari e di altri analoghi dispositivi elettronici durante le fasi di attività didattica in aule, laboratori, palestre e reparti speciali. I docenti responsabili sono autorizzati a sequestrare l’apparecchio nel caso in cui esso entri in funzione (in chiamata o in ricezione) determinando disturbo all’attività didattica. L’apparecchio verrà restituito al termine della lezione allo studente maggiorenne o al familiare di quello minore da parte della Segreteria alunni. La scuola assicura sempre la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, per gravi ed urgenti motivi, mediante i propri uffici interni.

8. La violazione del divieto di utilizzo dei dispostivi di cui sopra può comportare, oltre il suddetto ritiro temporaneo degli stessi, l’irrogazione di una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere da A) a F), secondo i principi generali, specialmente nei casi in cui l’uso scorretto dell’apparecchio abbia arrecato disturbo all’attività didattica o addirittura mirasse ad alterare l’esito di una verifica scolastica. Qualora l’utilizzo dell’apparecchio comporti la violazione del diritto alla protezione delle immagini o di altri dati personali all’interno della comunità scolastica, a maggior ragione se in concorso con fattispecie di violenza, minaccia o lesione della dignità e del rispetto della persona, possono trovare applicazione le più gravi sanzioni di cui alle lettere da G) a L).

9. Le sanzioni previste dalle lettere da A) a C) sono inflitte dal docente. Quelle di cui alla lettere da D) a F) sono inflitte dal Dirigente. Quella di cui alla lettera G) è riservata al Consiglio di classe, nella composizione allargata ai rappresentanti di studenti e genitori (fatto salvo il dovere di astensione e conseguente surroga qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il di lui genitore). Quelle previste dalle lettere da H) a L) sono adottate dal Consiglio d’Istituto. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. L'organo competente per sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

10. A richiesta dello studente, è sempre possibile convertire le sanzioni disciplinari nelle attività in favore della comunità scolastica sopra specificate alla lettera E). Tali attività vengono determinate di volta in volta secondo le specifiche esigenze dell'Istituto. Sono in ogni caso vietate attività meramente defatiganti o degradanti.

11. Le attività in favore della comunità scolastica e quelle necessarie alla riparazione dei danni arrecati al patrimonio della scuola possono svolgersi anche in ore pomeridiane, sotto la vigilanza di personale dell'Istituto.

V . PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


1. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestargli tempestivamente l'addebito con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di prova a suo carico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni in un termine adeguato e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico, che saranno liberamente valutati.

2. Per le sanzioni di competenza di organi individuali, la procedura è immediata. Per quelle riservate ad organi collegiali, la procedura comporta la convocazione, a seconda dei casi, del Consiglio di classe o del Consiglio d’Istituto.

3. La sanzione disciplinare deve specificare chiaramente le motivazioni che ne hanno resa necessaria l’irrogazione, in particolare per le sanzioni più gravi, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e gradualità delle stesse. Nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento sino alla fine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato, occorre anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

4. Il provvedimento sanzionatorio va comunicato allo studente e, di regola, anche alla sua famiglia, nelle forme più opportune in relazione alle circostanze del caso. Le sanzioni di competenza di organi collegiali sono in ogni caso comunicate per iscritto, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.

5. Di norma le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dello studente e, come quest’ultimo, seguono l’alunno in occasione di trasferimento o passaggio di scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che prosegue il suo iter. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili; qualora però nel testo della sanzione si debba fare riferimento a dati sensibili riguardanti altre persone coinvolte nei fatti, si opera con omissis sull’identità dei soggetti coinvolti e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.M. n. 306/2007. In ogni caso, per non creare pregiudizi verso lo studente che operi il passaggio ad altra scuola, è opportuna una doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno visto coinvolto.

VI. L'organo di garanzia



Organo di garanzia

1. E’ costituito l'Organo di garanzia interno all'Istituto.

2. Ne fanno parte, oltre il Dirigente o un suo delegato, che lo presiede, due rappresentanti dei docenti (uno dei quali in discipline giuridiche), un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori.

3. L'Organo di garanzia è nominato dal Dirigente all'inizio di ogni anno scolastico. I rappresentanti sono scelti, di norma, tra quelli eletti al Consiglio d’Istituto. Nei casi di giustificato impedimento ovvero di incompatibilità o di dovere di astensione (qualora, ad esempio, faccia parte dell’Organo un soggetto coinvolto nei fatti da esaminare), il Dirigente convoca, di volta in volta, membri supplenti.

4. Nessuna parte dello Statuto né degli altri documenti fondamentali della scuola può essere interpretata nel senso di impedire od ostacolare l'accesso degli studenti all'Organo di garanzia, nelle forme e nei limiti previsti. L'accesso all'Organo di garanzia e le attività svolte davanti allo stesso non possono mai influire sulla valutazione del profitto.
Ricorso contro le sanzioni

6. All'Organo di garanzia è ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari.

7. Il ricorso è presentato per iscritto dallo studente, o chiunque vi abbia interesse nell’ambito della comunità scolastica, al Dirigente o un suo delegato, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, a pena di inammissibilità. Esso deve contenere gli estremi del provvedimento sanzionatorio, una succinta esposizione dei fatti e le sommarie ragioni su cui è fondato.

8. Al Dirigente o al suo delegato spetta la convocazione senza ritardo dell’Organo di garanzia.

9. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione della sanzione, a meno che non ricorrano gravi motivi a giudizio del Dirigente o del suo delegato.

10. Il ricorrente o i ricorrenti devono presentarsi davanti all'Organo di garanzia personalmente. Per ragioni di riservatezza, di regola le riunioni dell'Organo di garanzia non sono pubbliche.

11. Il procedimento è ispirato ai principi dell' oralità, della concentrazione e della semplificazione. L'Organo di garanzia svolge l'istruttoria che ritiene necessaria per ogni singolo caso, in piena libertà ed autonomia, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. E' in ogni caso assicurato il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Non può essere negata, in particolare, la facoltà di indicare elementi di prova.

12. L'Organo di garanzia si pronuncia, a maggioranza, entro dieci giorni, con decisione motivata, da comunicarsi allo studente e, secondo le disposizioni della presente Carta, alla sua famiglia. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti tutti i membri (titolari o supplenti), senza facoltà di astensione. L'Organo di garanzia può respingere il ricorso, cosi confermando la sanzione impugnata, ovvero accoglierlo, annullando la stessa (in tutto o in parte) oppure modificandola, per tipo o entità, ma soltanto in senso più favorevole allo studente. Decisioni sui conflitti

13. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di uno o più studenti oppure di chiunque vi abbia interesse nell'ambito della comunità scolastica, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto e dei documenti fondamentali della scuola.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra indicate in materia di ricorso contro le sanzioni disciplinari.

15. L'Organo di garanzia, in caso di conflitto, deve preventivamente tentare di conciliare le parti. Qualora ciò non sia possibile, risolve il conflitto, anche secondo equità, con decisione vincolante per le parti stesse.

VII. Patto educativo di corresponsabilità



1. A norma dell’art. 5-bis D.P.R. 24/06/1998 n. 249, introdotto dall’art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235, contestualmente all’iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa del Patto sono disciplinate da disposizioni regolamentari d’Istituto.

3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto, del Piano dell’offerta formativa, dei regolamenti d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
* * * * * * * * * *
Testo aggiornato con le modificazioni approvate dal Consiglio d’Istituto in data 18.11.2008

Versione integrale (documento pdf di 80 KB)




Sitemap

Istituto

Dove siamo, Staff e incarichi, Storia dell'istituto, Ascanio Sobrero, Orario lezioni e ingressi, Funzionigramma, Sobrero day, Organi collegiali, Contratto decentrato di Istituto, Sicurezza

Didattica

Docenti e ricevimento, Udienze generali, Consigli di classe e verbali online, Coordinaatori e segretari di classe, Orario lezioni e ingressi, Dipartimenti e funzioni, Dipartimenti: referenti, Gruppi di lavoro, Biennio, Liceo Scientifico, Chimica, Elettronica, Informatica, Meccanica, Attività sportive, Orientamento, Gite di Istruzione, Progetti e concorsi

Servizi

Segreteria amministrativa, Segreteria alunni, Ufficio tecnico, Biblioteca, Libri di testo, Elenco diplomati, Servizi per le aziende, Corsi extra curricolari, ECDL, Registro elettronico, Graduatorie

Studenti

Carta dei diritti e dei doveri, Vademecum dello studente, Materiali didattici, Offerte di lavoro per periti, Compilare un curriculum, Helpm@at potenziamento di matematica

Utilink

Webmail, Scrivi alla scuola, ITAS Luparia, Registro elettronico, Server sharepoint, Dschola, USR regionale, MPI, USP Alessandria, Regione Piemonte, Comune di Casale, Rete RESMO, Inpdap, Agenzia delle entrate